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COMITATO PROMOTORE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE
DENOMINATA “GIACOMO CASANOVA”
STATUTO:
TITOLO I
Costituzione e Denominazione
ART. 1
E’ costituito, ai sensi degli artt. 39 e ss. del Codice Civile, il Comitato denominato “Comitato Promotore Fondazione Giacomo Casanova” di seguito denominato Comitato.
ART.2
Sede e durata
1.Il Comitato ha sede legale in Venezia, presso GPS STUDIO SRL VENEZIA (VE), Sest. Dorsoduro, 3488/U, potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività in genere anche di natura finanziaria ritenute utili al raggiungimento dello scopo per cui è costituito.
2. Il Comitato avrà durata fino alla data di costituzione della predetta Fondazione e comunque non oltre tre anni dalla sua costituzione.
TITOLO II
Scopo – Finalità
ART. 3
1. Il Comitato può operare sia in Italia che all’ estero, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.
2. Il Comitato viene costituito al fine di dar corso a tutte le azioni ritenute opportune e necessarie per la costituzione della predetta Fondazione, come dettato dal presente statuto, nella considerazione che i soggetti facenti parte del Comitato dichiarano di condividere finalità e ideali della medesima, in particolare la conservazione dei valori patrimoniali d’interesse storico e scientifico riguardanti il personaggio storico Giacomo Casanova.
Il Comitato intende perseguire il proprio scopo perseguendo la raccolta fondi mediante l’operatività nei seguenti settori:
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Il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo o utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie, in particolare potrà:
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Gli introiti raccolti saranno impiegati anche per far fronte alle spese connesse alla promozione e al raggiungimento degli scopi prefissati dal presente Statuto.
E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III
Promotori ordinari, fondatori,
ART. 3
Il numero dei promotori è illimitato.
Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche o giuridiche, istituzioni, enti, aziende, fondazioni, associazioni e tutti coloro che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.
E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.
Sono Promotori ordinari:
coloro che condividono le finalità del Comitato, sostengono l’ attività mediante il versamento della quota annuale, possono sostenendone l’ attività del Comitato mediante il contributo spontaneo sia personale che economico, all’ interno dell’ Assemblea hanno diritto ad un voto;
Sono Promotori Fondatori
Coloro che compaiono nell’ atto costitutivo del Comitato e versano regolarmente la quota annuale, fanno parte dell’assemblea e hanno diritto ad un voto;
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ART. 4
Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda (modulo), al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.
In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da tale momento. L’eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.
ART. 5
La qualifica di promotore da’ diritto:
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ART. 6
I promotori sono tenuti:
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Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita della qualifica di promotore
ART. 7
La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 8
Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore:
a)che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
b)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
c)che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato. Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori;
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.
ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera.
I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV
Risorse economiche -
ART. 10
Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi dei promotori;
b) oblazioni dei sottoscrittori;
c) eredità, donazioni e legati;
d) riserve formate con utili;
e) altre riserve accantonate;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: workshop, mostre, convegni, concerti, spettacoli di intrattenimento, feste, cene, presentazione libri, attività ludico ricreative, gite, sottoscrizioni anche a premi e qual si voglia genere di attività, svolte sia in Italia che all’estero, atta allo scopo del Comitato,;
g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART. 11
L’esercizio sociale va dal 2 marzo al 1 marzo di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V
Organi del Comitato
ART. 12
Sono organi del Comitato:
a) l’Assemblea dei promotori
b) il Presidente
c) il Vice Presidente Vicario
d) il Comitato Esecutivo
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g)Revisore Contabile o Collegio dei Revisori contabili
e) I Soci, Ordinari, Sostenitori, Finanziatori, Benemeriti, Onorari.
Assemblea
ART. 13
L’assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano del Comitato e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) emanazione del programma;
b) elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario;
c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)
d) approvazione del rendiconto economico-
e) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
f) approvazione di eventuali Regolamenti;
g) deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei promotori.
I Soci possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.
ART. 15
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza o tramite avviso per e-
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico -
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno cinque decimi dei promotori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.
ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente dal Vice Presidente Vicario e dal Segretario.
Comitato Esecutivo
ART. 18
Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato ; il numero degli organizzatori è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7 e ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente Vicario.
Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari, attuare quanto espresso dalle linee statutari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario, anche tramite delega ad un soggetto preposto;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni, di funzionamento e di ripartizione degli incarichi;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all’Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-
g) assegna a terzi, anche fra i non promotori incarichi e mansioni in accordo con il Presidente;
h) vengono altresì affida i seguenti incarichi come da nomina effettuata nell’ atto costitutivo:
• Direzione Generale
• Direzione Culturale
• Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali
i) individua ulteriori incarichi su indicazione del Presidente e del Vice Presidente Vicario, nelle figure di:
• Direzione Artistica
• Direzione Relazioni Internazionali
• E altre
ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza , redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.
Presidente
ART. 20
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri nessuno escluso anche quello di firma che da tale rappresentanza legale gli derivano.
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, di cui fa parte, e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di necessità può delegare, sentito il Comitato Esecutivo, mansioni o incarichi a terzi anche fra i non promotori.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Vice presidente Vicario
ART. 21
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente Vicario ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.
Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.
Direzione Generale
ART.22
Il Responsabile Direzione Generale ha il compito di supervisione, coordinamento e organizzazione delle attività svolte dal Comitato, di esercitare pubbliche relazioni, rapporti internazionali, relazioni istituzionali, fund raisin, ecc..
Gode di autonomia di indirizzo, iniziativa e progettazione in ottemperanza degli scopi sociali e di concerto con il Comitato Esecutivo, con Presidente e il Vice Presidente Vicario.
La funzione è demandata al Vice Presidente Vicario come da nomina nell’atto costitutivo.
Direzione Artistica
ART.23
Il Responsabile Direzione Artistica ha il compito di curare, coordinare ed indirizzare progetti ed eventi di carattere artistico-
Ha il compito di redigere progetti di spettacoli, concerti, corsi, attività didattiche e quant’altro possa favorire gli scopi del Comitato.
Direzione Culturale
Art. 24
Il Responsabile Direzione Culturale ha il compito di favorire, coordinare ed indirizzare la ricerca e gli studi, la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso iniziative di formazione volte a promuovere studi, ricerche, stage,corsi, seminari, convegni e altro. Favorire partnership con Università, musei, fondazioni, scuole, istituti,ecc..
Ha il compito di redigere e promuovere progetti di convegni, dibattiti, corsi, attività didattiche e quant’altro possa favorire gli scopi del Comitato.
Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali
ART.25
Il responsabile Relazioni esterne e istituzionali ha il compito di favorire le relazioni con tutti quei soggetti esterni al Comitato attivandosi anche in attività di rappresentanza, di pubbliche relazioni, di fund raising, e quant’altro possa servire al buon funzionamento ed al raggiungimento degli scopi del Comitato e dei suoi organi.
Direzione Relazioni Internazionali
ART.26
Il Responsabile della Direzione Relazioni Internazionali si occupa delle attività svolte all’estero, compreso il fund raising, e della promozione del Comitato in tutte le attività di relazioni, coordinamento e programmazione che prevedano la partecipazione o il coinvolgimento di soggetti, Enti, Istituzioni, Fondazioni residenti all’estero.
Segretario
ART. 27
Il Segretario coadiuva il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Responsabile Direzione Generale, in particolare per:
• Dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
• Redige sottoscrive ed eventualmente custodisce i verbali delle riunioni assembleari e dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia prevista nell’atto costitutivo del Comitato;
• Tiene aggiornati i registri del comitato;
• Attende alla corrispondenza del comitato.
Tesoriere
ART. 28
Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di curare l’amministrazione del comitato, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Comitato Esecutivo.
Revisore contabile o collegio dei revisori contabili
ART. 29
La nomina è effettuata dal Presidente in accordo con il Vice Presidente Vicario del Comitato.
Compiti del Revisore o del Collegio dei Revisori Contabili sono in particolare:
• vigilare sull’amministrazione del comitato;
• verificare la corretta gestione sul piano economico-
• controllare ogni singola operazione intrapresa dal comitato;
• esprimere il proprio parere di regolarità sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti e sottoscriverli prima che siano presentati all’Assemblea per l’approvazione;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo senza avere alcun diritto di voto.
Il Revisore o il Collegio dei Revisori Contabili rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso spetta al/i Revisore/i, ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione della loro carica.
Soci
ART. 30
I soci sottoscrittori-
I Soci possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.
Si dividono in Soci:
• Ordinari,
• Sostenitori
• Finanziatori
• Benemeriti
• Onorari
Le caratteristiche e le peculiarità delle varie tipologie di Socio saranno specificate in un apposito regolamento redatto dal Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo potrà decidere l’accettazione o l’espulsione di un Socio, secondo norme e procedure previste nel sopracitato regolamento.
Adesioni e Collaborazioni
Art.31
Potranno aderire al Comitato enti, associazioni, privati e aziende.
Supporter
Art.32
Sono supporter gli enti, le associazioni, e i privati che condividono le finalità sociali del Comitato e intendono prestare la propria opera gratuitamente a favore del raggiungimento degli obbiettivi del Comitato, non sono dotati di potere di voto all’ interno dell’ Assemblea ma possono partecipare in qualità di uditori.
Testimonial
Art.33
Sono testimonial gli enti, le associazioni e i privati che pur operando in settori diversi sostengono a vario titolo le attività del comitato presso il pubblico impegnando la propria immagine e competenza nonché propri canali di comunicazione e rappresentazione.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 34
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Revisore Contabile, Promotori, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
ART. 35
Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Clausola compromissoria
ART. 36
Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Norma finale
ART.37
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.