Atto Costitutivo - Fondazione Giacomo Casanova

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Atto Costitutivo

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ATTO COSTITUTIVO COMITATO PROMOTORE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE DENOMINATA “GIACOMO CASANOVA”


L’ anno duemila quattordici nel mese di Ottobre del giorno tre, in Venezia ....
intervenuti liberamente e spontaneamente in questa sede ai sensi dell’Art.39c.c. dichiarano di costituire così come col  presente atto costituiscono un Comitato Promotore denominato:
“Comitato Promotore Fondazione Giacomo Casanova”
per la conservazione dei valori patrimoniali d’interesse storico e scientifico riguardanti il personaggio storico Giacomo Casanova (1725-1798) e la valorizzazione dei rapporti internazionali.
Art.1
Il Comitato ha la sede legale in Venezia, presso GPS STUDIO SRL VENEZIA (VE), Sest. Dorsoduro, 3488/U.
Esso potrà inoltre trasferire la propria sede in altro luogo, e potrà istituire entro il territorio europeo o extraeuropeo sedi secondarie , amministrative, e/o di rappresentanza che riterrà più opportune per il raggiungimento degli scopi.
ART.2
Il Comitato è apolitico e non ha scopo di lucro.
Esso ha per unico obbiettivo la costituzione della Fondazione denominata “Giacomo Casanova”.
A tale scopo il Comitato provvederà alle seguenti attività:
-organizzazione raccolta fondi
-promozione del progetto tramite publicizzazione di eventi, creazione e divulgazione di materiale informativo;
-ricerca di partner per la costituzione del necessario fondo di investimento;
-ricerca/coinvolgimento di partner/esperti per la strutturazione e la definizione delle attività necessarie agli adempimenti formali per la costituzione della Fondazione Giacomo Casanova;
- costituzione della Fondazione Giacomo Casanova;
Il Comitato potrà svolgere solo le attività direttamente connesse a quelle appena menzionate, attività accessorie e/o integrative di queste ultime.
Per lo svolgimento delle attività descritte il Comitato si doterà all’atto della sottoscrizione del presente atto di uno Statuto finalizzato a regolare l’attività del comitato stesso.
ART.3
La durata del Comitato Promotore è di tre anni dalla data di costituzione, eventualmente prorogabile dall’assemblea.   
ART.4
.................................
ART.5
Al Comitato potranno aderire altri soggetti secondo le modalità previste dallo Statuto.
ART.6
L’adesione al Comitato di nuovi componenti comporta da parte di questi la sottoscrizione e accettazione dell’ atto costitutivo e dello Statuto.
ART.7
Tutte le spese, imposte e tasse del presente e successive sono a carico del costituito Comitato.
ART.8
Gli scopi del Comitato, la sua organizzazione e il suo funzionamento sono contenuti nello Statuto che i presenti dichiarano di conoscere e di approvare e che viene allegato al presente atto come Allegato A.
Atto di cui è stata fatta integrale lettura da parte degli intervenuti che approvano l’atto costituito.

Venezia 03 Ottobre 2014


 
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